La proposta irrevocabile d’acquisto è una opportunità che aiuta a gestire con calma la compravendita: l’acquirente può bloccare l’immobile a un prezzo già fissato, senza dover firmare subito il contratto definitivo. Per il venditore è un segnale di serietà che riduce il rischio di trattative inconcludenti.
Si possono inserire anche condizioni sospensive (per esempio il via libera del mutuo), così da proteggere l’investimento se qualcosa non va. In sostanza, è un punto di equilibrio tra sicurezza e flessibilità. Ecco come funziona e quali effetti produce, così da usarla nel modo più efficace.
Cos’è la proposta irrevocabile di acquisto?
La proposta irrevocabile di acquisto, è disciplinata dall’art. 1329 del codice civile, e rappresenta una dichiarazione con cui l’acquirente s’impegna ad acquistare un bene alle condizioni indicate nella stessa. Normalmente, viene fatta per l’acquisto di beni di valore elevato, come per esempio gli immobili.
Funziona così: l’acquirente presenta al venditore un documento firmato con prezzo e condizioni; per un periodo stabilito non può tirarsi indietro, mentre il venditore è libero di accettare o rifiutare. È uno strumento pensato per dare serietà alla trattativa e mettere tutti davanti a regole chiare fin da subito.
Effetti giuridici
Un contratto si fonda sull’accordo delle parti, ossia sull’incontro tra proposta e accettazione. Di regola, la proposta può essere revocata finché al proponente non arriva l’accettazione, e l’accettazione può essere revocata finché la stessa accettazione non è pervenuta al proponente.
La proposta irrevocabile è un’eccezione rispetto a questa regola generale, perché vincola l’acquirente verso il venditore per un periodo di tempo stabilito. La clausola di irrevocabilità continua a valere anche se il proponente muore o diventa incapace.
Il venditore è invece libero durante tale periodo, anche di vendere ad altri. Per questo motivo, la proposta è “unilaterale”, perché vincola solo l’acquirente.
Cosa succede dopo la sottoscrizione di una proposta irrevocabile d’acquisto
Dopo la sottoscrizione di una proposta irrevocabile d’acquisto si possono verificarsi tre scenari distinti:
Mancata accettazione del venditore per decorso del termine
Se entro il termine fissato dal proponente non perviene l’accettazione scritta, la proposta decade e nessun vincolo sorge tra le parti (artt. 1326, 1328 e 1329 c.c.). L’eventuale caparra versata va restituita integralmente all’acquirente, non essendosi formato alcun rapporto obbligatorio; l’acquirente potrà liberamente presentare una nuova proposta.
Accettazione nei termini
La comunicazione di accettazione perfeziona il contratto preliminare di compravendita (art. 1351 c.c.). Da quel momento nascono obblighi reciproci. La caparra confirmatoria si imputa al prezzo finale; in caso di inadempimento, opera la tutela di cui all’art. 1385 c.c. (trattenimento o richiesta del doppio).
Controproposta del venditore
Se il venditore risponde modificando anche solo uno degli elementi essenziali (prezzo, termini, condizioni), non si ha accettazione ma una nuova proposta (art. 1326, co. 5, c.c.). In tal caso, l’irrevocabilità della proposta originaria viene meno e il proponente è sciolto dal vincolo: potrà accettare o rifiutare la controproposta.
Se il venditore, in un secondo momento, dichiarasse di voler accettare la prima proposta, tale adesione tardiva non vincola più l’acquirente, che potrà revocarla o ignorarla, non essendo intervenuta accettazione conforme nei termini.
Quando e perché si ricorre alla proposta irrevocabile di acquisto?
La proposta irrevocabile di acquisto si rivela uno strumento particolarmente efficace e strategico in diversi contesti.
Per esempio, quando ci sono più potenziali compratori e occorre individuare quelli seriamente intenzionati all’acquisto, la proposta irrevocabile consente di “filtrare” le manifestazioni di interesse, vincolando chi la presenta per il periodo prestabilito.
Condizionamento dell’acquisto a elementi essenziali come l’ottenimento di un mutuo, permessi edilizi, verifica di conformità urbanistica e catastale, oppure il consenso delle banche alla cancellazione di ipoteche. In tal modo, il proponente si vincola solo qualora si realizzino le condizioni previste, garantendo maggiore sicurezza nella fase delle trattative.
Nelle trattative particolarmente articolate, la proposta irrevocabile permette di “bloccare” l’immobile a favore del proponente senza impegnare subito entrambe le parti in un contratto definitivo o preliminare. In questo caso, la Cassazione ha chiarito che la proposta irrevocabile può essere utilizzata come strumento preparatorio e non equiparabile immediatamente a un vincolo reciproco, distinguendola dal contratto preliminare (Cass. 12 aprile 2023 n. 9694)
Le caratteristiche essenziali che distinguono la proposta irrevocabile
La proposta irrevocabile di acquisto ha alcune caratteristiche tipiche:
- è irrevocabile per tutto il periodo indicato nella proposta, chi la presenta non può ritirarla;
- è un impegno “a tempo”, che resta valido anche se nel frattempo dovessero intervenire eventi personali rilevanti (come la perdita di capacità o il decesso), salvo che nel testo non sia previsto diversamente;
- si tratta di un atto unilaterale: impegna soltanto chi formula la proposta, di solito l’acquirente. Il venditore, invece, mantiene piena libertà di scelta: può accettare, rifiutare o anche rispondere con una controproposta. Se il venditore accetta la proposta, nei tempi e nei modi previsti, si “trasforma” in un vero e proprio preliminare di compravendita. Da quel momento, entrambe le parti hanno obblighi precisi (per esempio fissare il rogito, versare eventuali acconti, consegnare la documentazione) e possono far valere i propri diritti in caso di inadempimento.
Di frequente la proposta è accompagnata da una caparra. Non è un passaggio obbligato, ma nella pratica è molto usata per dare peso all’impegno e rendere più credibile l’offerta. Se il venditore non accetta, la somma si restituisce integralmente; se accetta, quella cifra viene di norma scalata dal prezzo finale.
Attenzione ai dettagli
È utile curare alcuni dettagli:
- indicare un termine realistico di validità (né troppo breve, né eccessivo),
- specificare con chiarezza prezzo e modalità di pagamento,
- inserire eventuali condizioni sospensive davvero rilevanti (come l’ottenimento del mutuo), e allegare i principali riferimenti dell’immobile.
Così la proposta diventa un equilibrio efficace tra sicurezza e flessibilità: tutela l’acquirente, rassicura il venditore e fa avanzare la trattativa su binari chiari.
Forma scritta
La proposta è un atto che richiede necessariamente la forma scritta per avere validità legale, perché, in caso di accettazione da parte del venditore, si trasforma in un vero e proprio contratto preliminare di vendita.
Anche se non è obbligatorio, può essere utile procedere alla registrazione della proposta formale d’acquisto presso l’Agenzia delle Entrate per evitare future controversie.
Contenuto
La proposta funziona solo se contiene tutti gli elementi essenziali del futuro preliminare (artt. 1326 e 1329 c.c.). Vanno indicati con precisione:
- dati completi delle parti (anche eventuali procure o rappresentanze del mediatore);
- descrizione dell’immobile con indirizzo;
- identificativi catastali, planimetria conforme allo stato di fatto e destinazione d’uso;
- è opportuno aggiungere un richiamo alla conformità urbanistica e catastale (stato legittimo/assenza di abusi, estremi del titolo edilizio, agibilità se esistente);
- l’indicazione di servitù, oneri e vincoli noti.
Centrale è il prezzo e il piano di pagamento, specificando se la somma versata è caparra confirmatoria o penitenziale, come viene custodita (e quando si svincola; nella prassi la caparra è intorno al 10%, ma va pattuita caso per caso.
Inserire sempre:
- le condizioni sospensive/risolutive (ad esempio: ottenimento del mutuo, cancellazione di ipoteche);
- i termini di efficacia della proposta (15–30 giorni sono i più frequenti);
- le scadenze operative: data del preliminare se distinto, del rogito, della consegna e del libero possesso;
- disciplinare ripartizione di imposte e spese (notaio, cancellazioni, sanatorie);
- obblighi documentali del venditore (APE, visure, certificazioni impianti ove disponibili);
- penali per inadempimento, foro competente o mediazione e modalità di comunicazione dell’accettazione (forma scritta, PEC/raccomandata).
Così strutturata, la proposta è chiara, completa ed efficace, riduce i margini di contenzioso e può trasformarsi automaticamente in preliminare al momento dell’accettazione del venditore.
Il termine è essenziale
Quando si parla di proposta irrevocabile d’acquisto, non si può trascurare l’importanza del termine entro cui il proponente si impegna a mantenerla ferma. La legge, su questo aspetto, è chiara infatti l’art. 1329, primo comma, del codice civile stabilisce che il termine deve essere fissato dallo stesso proponente. In mancanza, la proposta perde il carattere di irrevocabilità e diventa revocabile ai sensi dell’art. 1328, primo comma, cod. civ., finché il contratto non sia concluso.
La tematica del termine essenziale ha ricevuto negli anni significative precisazioni giurisprudenziali. La Cassazione ha ribadito che il termine costituisce un elemento essenziale della proposta irrevocabile e la sua assenza ne fa venir meno la forza vincolante (Cass. civ., 2 ottobre 2014, n. 20853).
Un ulteriore chiarimento arriva sempre dalla giurisprudenza: sono considerate nulle le promesse irrevocabili di acquisto che prevedono un doppio passaggio – prima la stipula di un preliminare e poi del definitivo – poiché si tradurrebbero in un inutile aggravio e in un vincolo privo di reale efficacia (Cass. civ., 2 aprile 2009, n. 8083).
Tra le pronunce più aggiornate, si segnala Cass. 2 gennaio 2024 n. 28, che ha ribadito il principio secondo cui la mera indicazione di un termine con la formula “entro e non oltre” non è sufficiente a qualificare il termine come essenziale, se non accompagnata da elementi che facciano inequivocabilmente emergere la volontà delle parti di considerare perduta l’utilità economica del contratto oltre tale termine.
Accettazione e conseguenze legali
Con l’accettazione scritta del venditore la proposta irrevocabile cessa di essere una “bozza” e diventa a tutti gli effetti un preliminare di compravendita. Praticamente le intenzioni si traducono in impegni: prezzo, termini per rogito e consegna diventano pretese giuridicamente azionabili.
In questa fase entrambe le parti sono obbligate a rispettarne i contenuti e, in caso di inadempimento, possono scattare penali, richieste di risarcimento del danno o persino la possibilità di ottenere dal giudice l’esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.